Regolamento d'Istituto 2009/10
L’Istituto è una comunità educante alla quale appartengono studenti, docenti, famiglie e tutti gli adulti coinvolti nel processo formativo. Questa comunità s’impegna a perseguire soprattutto:
· lo sviluppo del rispetto per ogni individuo della comunità,
· il rispetto e la cura per l’ambiente in cui la comunità opera,
· la promozione in ogni individuo delle capacità di elaborare progetti di vita positivi per se stessi e per la comunità,
· lo sviluppo della conoscenza e del saper fare in quanto motore del progresso del singolo individuo e della società.Nell’iscriversi all’Istituto gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che comporta la piena accettazione del presente regolamento, sul quale entrambi pongono la propria firma.
FREQUENZA SCOLASTICA
Art. 1 L’Istituto è una comunità educante nella quale tutti gli appartenenti contribuiscono al raggiungimento del fine istituzionale di un istituto professionale nel rispetto dell’identità, delle opinioni, delle idee del prossimo.
Art. 2 La frequenza degli alunni è obbligatoria in tutte le attività curricolari programmate dall’Istituto.
Art. 3 L'orario dell'attività didattica è stabilito ogni anno dal Dirigente con il supporto di un’apposita commissione nominata dal Collegio dei docenti.
Art. 4 Gli allievi sono tenuti ad entrare nelle rispettive aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni e non possono allontanarsi dall'Istituto prima della fine delle stesse. Durante gli intervalli gli studenti devono uscire dalle classi ed utilizzare gli spazi che annualmente saranno individuati a tali scopi.
Art. 5 Agli alunni non è consentito uscire dall'aula durante le ore di lezione se non su autorizzazione dell'insegnante. L'alunno che ha ottenuto il permesso di uscire dall'aula deve farvi ritorno nel più breve tempo possibile. Gli alunni, durante l'orario delle lezioni non possono trattenersi a conversare nei corridoi, locali adibiti a servizi igienici o in altre aule dell'Istituto.
Art. 6 I cambi di aule devono avvenire senza recar disturbo e nel più breve tempo possibile.Durante i cambi di insegnante, gli allievi sono tenuti a rimanere all'interno delle proprie aule.
Art. 7 Le assenze vanno giustificate utilizzando l’apposito libretto personale nel giorno del rientro. La famiglia, in caso di quinte assenze o multiple di esse, si farà carico di avvisare l’Istituto del rientro del proprio figlio anche telefonicamente. In caso di assenze consecutive superiori ai cinque giorni, ma non determinate da motivi di salute, la famiglia dell'alunno è tenuta a comunicare preventivamente al Dirigente o a un suo collaboratore i motivi e la durata indicativa dell'assenza.
Art. 8 L’alunno maggiorenne si sostituisce in ogni caso ai genitori, la scuola si riserva comunque la facoltà di inviare la comunicazione delle assenze alla famiglia.
Art. 9 In caso di numerose o ripetute assenze sarà cura dell'istituzione scolastica segnalare tempestivamente la situazione alla famiglia dell'alunno interessato. La scuola si riserva di accettare o rifiutare le richieste di giustificazione.
Art. 10 Le astensioni collettive dalle lezioni da parte degli allievi costituiscono sempre un'assenza ingiustificata. In questo caso sarà inviata una comunicazione alle famiglie degli allievi.
Art. 11 Gli allievi sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni. Le entrate in ritardo e le uscite anticipate sono ammesse solo se autorizzate dal Dirigente o da un suo delegato.
Art. 12 Le entrate in ritardo, se preventivamente giustificate dal Dirigente da un suo delegato, sono ammesse entro le prime due ore di lezione e annotate sul registro di classe dall'insegnante dell'ora di entrata. Le uscite anticipate sono concesse sempre dal Dirigente o dai suoi delegati non prima della quinta ora e annotate sul giornale di classe dall'insegnante dell'ora precedente l'uscita.La famiglia può richiedere l’uscita anticipata per gravi motivi. In caso di alunni minori, la famiglia o un suo delegato, deve essere obbligatoriamente presente al momento dell’uscita.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Art. 13. L'istituzione scolastica promuove i rapporti con le famiglie nell'ottica della più ampia e costruttiva collaborazione all'attività educativa.
Art. 14 Gli insegnanti ricevono i genitori secondo le modalità stabilite ogni anno dagli organi competenti. Le modalità predette vengono comunicate mediante circolare ed affissione all'albo. Agli alunni, inoltre, verrà distribuito un prospetto riassuntivo delle modalità di comunicazione adottate nello specifico anno scolastico. Le ordinarie comunicazioni avvengono per iscritto.
Art. 15 Il Dirigente riceve gli allievi durante l'orario scolastico in base alla propria disponibilità. Il Dirigente riceve i genitori previo appuntamento.
Art. 16 L'accesso agli uffici di segreteria da parte delle famiglie è regolamentato secondo l'orario definito di anno in anno dal Consiglio d'istituto e reso pubblico mediante avviso esposto all'albo.
SPAZI AUTOGESTITI E RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
Art. 17 Ogni anno si costituisce il Comitato studentesco, nominato fra i rappresentanti di classe.
Art. 18 II Comitato provvede a strutturare la propria organizzazione mediante un regolamento che stabilisce le modalità di elezione del Presidente, del Segretario, gli orari degli incontri e ogni altra indicazione di funzionamento.
Art. 19 Le attività del Comitato si svolgono nei locali della scuola, previa comunicazione alla Dirigenza, di norma in orario non curricolare. In casi del tutto eccezionali, previa autorizzazione, le riunioni del Comitato degli studenti possono tenersi anche durante l'orario delle lezioni.
Art. 20 Il Comitato studentesco può richiedere le assemblee generali, esprimere pareri o formulare proposte al Consiglio d'istituto, promuovere e coordinare in generale le attività studentesche.
Art. 21 Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’ approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (art. 3 comma 1 T.U. cit.). Qualora l’ordine del giorno esulasse da quanto detto sopra, l’assemblea non sarà concessa.
Art. 22 L'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti (art. 14 comma 2 T.U. cit.). L'assemblea può avere la durata massima delle ore di lezione di una giornata, distribuite eventualmente anche in più giornate. La durata va richiesta tenendo conto delle attività previste. Qualora i lavori dell'assemblea interessassero solo parzialmente l'orario delle lezioni, nelle ore residue si svolgerà l'attività curricolare regolare.
Art. 23 In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea d'istituto può articolarsi in gruppi di lavoro variamente organizzati (classi parallele, triennio - biennio, sezione, indirizzo ecc.).
Art. 24 L'Assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che indichi le modalità di elezione del Dirigente, del Segretario verbalizzante e il funzionamento generale della stessa. Il regolamento viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto
Art. 25 Gli studenti hanno diritto di chiedere un'assemblea di classe al mese nel limite massimo di due ore di lezione, sentita la disponibilità degli insegnanti di quelle ore.
Art. 26 Ogni assemblea va richiesta al Dirigente almeno con cinque giorni di anticipo rispetto alla data indicata, unitamente al O.d.G. su cui si intenda dibattere.
Art. 27 Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e durante le stesse ore di lezione. Il servizio dei docenti durante le assemblee è regolato dalle normative vigenti
Art. 28 Alle Assemblee d'istituto possono intervenire esperti esterni la cui partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'istituto.
Art. 29 Al termine delle assemblee deve essere redatto un verbale dal quale emergano i punti della discussione.
Art. 30 Le assemblee possono essere sospese dal Dirigente o da un suo delegato nel caso in cui sia constatata l'impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse o la violazione del proprio regolamento.
Art. 31 Alunni e genitori possono convocare assemblee pomeridiane di classe o d'istituto utilizzando i locali della scuola. La data e l'orario di svolgimento devono essere concordati con il Dirigente. Dette assemblee sono aperte alle altre componenti scolastiche qualora siano invitate e vogliano prendervi parte. All’assemblea possono inoltre partecipare, su preciso invito dell’assemblea stessa, rappresentanti delle forze sociali esterne ( associazioni culturali, sindacali, partiti politici, ecc) interessati ai problemi della scuola, previa richiesta al Dirigente e approvazione del Consiglio d’istituto.
AULE SPECIALI ATTREZZATURE
Art. 32 L'Istituto dispone di aule speciali e attrezzature affidate a docenti responsabili che ne indicano il funzionamento, curano il materiale in esse contenuto e provvedono a coordinarne
l'utilizzo.Art. 33 L'Istituto, sentiti i docenti responsabili, programma l'utilizzazione delle proprie aule speciali in relazione alle esigenze didattiche dei diversi indirizzi.
Art. 34 I laboratori, le aule speciali, le officine, le biblioteche hanno un regolamento modificabile ogni anno per il loro utilizzo a cui il personale della scuola e gli allievi devono attenersi. Gli allievi possono accedere ai laboratori anche fuori dal normale orario delle lezioni, con opportuno preavviso e consenso del docente responsabile del laboratorio, purché ci sia l'assistenza di un docente a titolo volontario e gratuito. Il funzionamento dei laboratori è disciplinato in modo da assicurare l’accesso agli stessi da parte dei docenti e degli alunni durante l’attività curricolari.
COMPORTAMENTI E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 35 Far parte della comunità educante dell’Istituto comporta l’accettazione della cultura del rispetto delle regole e della consapevolezza che la libertà del singolo è limitata dalla libertà degli altri, ne consegue che gli atteggiamenti, il linguaggio, l’abbigliamento l’uso degli ambienti non coerenti con tale principio sono sanzionabili.
Art. 36 L’Istituto promuove la salute di tutta la comunità, pertanto, in conformità con le vigenti leggi, il fumo è vietato all’interno di tutti gli edifici scolastici.
Art. 37 Durante lo svolgimento delle attività didattiche è fatto divieto assoluto dell’uso del telefono cellulare e delle apparecchiature elettroniche multimediali in qualsiasi forma, ad esempio uso di fotocamere, videocamere, registratori vocali dei telefonini, in violazione della privacy, come da: (D.M. n. 104 30/11/07- C.M. n. 30 15/03/07).È vietato l’uso non autorizzato di Internet ed il collegamento a siti non concernenti l’attività didattica in corso.
Art. 38 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonchè al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
TRASGRESSIONI E INADEMPIENZE
Art. 39 Per trasgressioni o inadempienze a quanto indicato nel Regolamento di Istituto, in sintonia con il Regolamento di disciplina attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 dd 24/06/98) si ritiene che contravvengono allo spirito ed alle finalità della comunità educante tutti gli atteggiamenti, linguaggi, atti ed usi impropri che: a) risultano offensivi e di danno verso le persone e le attivitàb) deteriorano o manomettono spazi e attrezzaturec) diminuiscono e/o compromettono il livello di sicurezza personale e collettivo.
SONO MANCANZE DISCIPLINARI
A) nei confronti delle persone e delle attività didattiche:
1. linguaggi offensivi verso altre persone siano esse compagni, docenti, personale di servizio: ad esempio azioni di discriminazione razziale, etnica, sessuale, religiosa nei confronti degli altri
2. parole, azioni e gesti irriguardosi, maleducati e/o violenti verso qualunque persona presente nell’Istituto: ad esempio intimidazioni, molestie, atti di bullismo (D.M. n. 16 5/02/07)
3. violenza psicologica verso gli altri
4. disturbo alle attività didattiche programmate dall’insegnante
B) nei confronti delle attrezzature e dell’ambiente scolastico:1. l’uso improprio di attrezzature, sussidi e arredamento2. il danneggiamento del patrimonio scolastico e della proprietà privata3. il mancato rispetto delle norme di igiene e pulizia degli spazi scolastici
C) nei confronti delle norme di sicurezza:1. l’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza2. l’utilizzo improprio e fuori luogo delle attrezzature di sicurezza 3. il danneggiamento e/o lo spostamento delle attrezzature di sicurezza
SANZIONI
Art. 40 Le sanzioni disciplinari adottate nell’Istituto a seguito di mancanze disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Dette sanzioni sono le seguenti:
* Ammonizione verbale in classe o in separata sede da parte dell’insegnante dell’ora e/o del coordinatore
* Ammonizione scritta sul registro di classe a cura dell’insegnante dell’ora e, in caso di recidiva o gravità, anche comunicazione alla famiglia, tramite il libretto personale e/o mediante telefono o fonogramma. Reiterate ammonizioni scritte che riguardano in particolare i punti A comportano la valutazione della situazione da parte del Consiglio di classe e l’applicazione di quanto previsto al punto 4. Qualora il disturbo sia dovuto all’uso di cellulari o apparecchiature multimediali, è previsto il ritiro temporaneo delle stesse come previsto dalla circolare ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007.
* Allontanamento dall’aula dello studente, da parte dell’insegnante dell’ora e/o del coordinatore qualora il comportamento sia tale da impedire il regolare svolgimento delle lezioni. Il provvedimento e le sue cause vanno riportati sul registro di classe. L’alunno allontanato dall’aula ha l’obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della stessa.
* Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, e deciso:
· dal Consiglio di classe per una sospensione inferiore ai 15 gg
· dal Consiglio di Istituto per sospensioni superiori ai 15 gg Procedure per l’allontanamento degli studenti dalla comunità scolastica
· Periodi di allontanamento inferiori ai 15gg:
1. L’insegnante dell’ora e/o del coordinatore accertata l’infrazione
a) informa il Dirigente Scolastico e viengono informate le famiglie;
b) contestualmente vengono ascoltati gli studenti coinvolti;
2. Il Dirigente Scolastico avvia l’istruttoria entro il giorno lavorativo successivo dall’accaduto;
a) sente il coordinatore di classe
b) entro il terzo giorno convoca il Consiglio di classe interessato e le famiglie ;
3. Il Consiglio di Classe, preso atto delle dichiarazione di coinvolgimento e di responsabilità degli studenti coinvolti, entro il quarto giorno utile, comunica alle parti la sanzione decisa, che decorrerà nei tempi previsti dalle norme vigenti.
· Periodi di allontanamento inferiori ai 15gg:
1. L’insegnante dell’ora e/o del coordinatore accertata l’infrazione
a) informa il Dirigente Scolastico e vengono informate le famiglie;
b) contestualmente vengono ascoltati gli studenti coinvolti;
2. Il Dirigente Scolastico avvia l’istruttoria entro il giorno lavorativo successivo dall’accaduto;
a) sente il coordinatore di classe;
b) entro il terzo giorno convoca il Consiglio di classe interessato e le famiglie;
3. Il Consiglio di Classe, preso atto delle dichiarazione di coinvolgimento e di responsabilità degli studenti coinvolti, esplicita la sanzione da comminare.
4. Il Consiglio d’istituto adotta le sanzioni decise dal Consiglio di Classe che comportano l’allontanamento superiore ai 15 giorni e/o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione prevista, comporterà l’allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, mentre nei casi estremi l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Qualifica e di Stato. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
IMPUGNAZIONI
Art. 41 Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed é presieduto dal Dirigente scolastico.
L'organo di garanzia di cui al comma precedente decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici.
DANNEGGIAMENTI
Art. 42 In caso di danneggiamento del patrimonio dell’Istituto da parte di allievi si seguiranno i seguenti criteri:
A. chi venga riconosciuto responsabile del danno è tenuto a risarcirlo;
B. qualora all’interno di un gruppo classe non sia stato possibile individuare il responsabile o i responsabili sarà la classe ad assumersi l’onere del risarcimento;
C. nel caso non sia possibile accertare un preciso gruppo classe di appartenenza del responsabile o dei responsabili, sarà l’intera collettività studentesca a risarcire il danno;
D. qualora il danno sia relativo a parti comuni dell’Istituto (corridoi, servizi ecc.) e non vi siano responsabilità accertate a livello di singoli o classi, il danno sarà risarcito da tutte le classi utilizzanti lo spazio danneggiato ( atrio ed Aula magna sono da considerarsi spazi collettivi in uso a tutta la collettività studentesca ).Il risarcimento del danno avverrà tramite corresponsione dell’equivalente in denaro del bene danneggiato secondo le modalità indicate dai servizi amministrativi. La stima dei danni arrecati, la comunicazione dell’obbligo di risarcimento e dell’eventuale.
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